A Grosseto dal 1979
Associazione
costituita con deposito statuto all’ Uff.Reg. Grosseto il 30/1/1980 al n°439 e atto notarile
NOTAIO CASALI DE ROSA GR del 19/03/81 registrato il 6/4/81 al n° 1275
STATUTO, come da modifiche
approvate nell’Assemblea Generale del 7 Aprile 2002
L'A.G.D. Grosseto fa parte della Federazione nazionale diabete giovanile
e del Centro nazionale volontariato
Art.1) DENOMINAZIONE
.E’ costituita una Associazione
denominata A.G.D. Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici, Grosseto
Art.2) SEDE La sede legale dell’associazione
e’ presso l’abitazione del presidente pro tempore
Art.3) DURATA La durata dell’associazione
è fissata al 31/12/2020. Tale termine potrà essere prorogato con delibera
dell'Assemblea anche prima della scadenza..
Art.4) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:
- promuovere e diffondere con ogni mezzo
la conoscenza del diabete, dei suoi mezzi di prevenzione e di cura al fine
di favorirne la diagnosi precoce
- sensibilizzare gli organismi politici,
amministrativi e sanitari per il miglioramento dell’ assistenza sociale e
medica ai diabe-tici ed alle loro famiglie
- promuovere e favorire iniziative di
educazione sanitaria, corsi, convegni, conferenze, pubblicazioni,- in forma
pubblica e privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e
convenzioni con enti pubblici e privati.
Art.5) INDIRIZZI l’associazione,
pur ponendo particolare attenzione alla tutela del diabete con insorgenza
pediatrica, promuove attivita’ educative ed assi-stenziali rivolte a tutti i
soggetti diabetici secondo quando indicato all’articolo 4
Art.6) PATRIMONIO Il
patrimo-nio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali degli
associati e dalle elar-gizioni dei simpatizzanti e sostenitori, da iniziative di
carattere promozionale nonché da contributi di enti o istituzioni pubbliche.. L
’esercizio finan-ziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. La perdita
della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul
patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art.7) MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’adesione all’associazione è aperta a tutti i cittadini italiani che si
impegnano a perseguire gli scopi previsti dal pre-sente statuto. La qualifica di
as-sociato si acquisisce su parere favorevole del consiglio direttivo versando
la quota associativa la cui misura annua minima è fissata in € 50 per ogni
associato. La misura di questo contributo potra' essere elevata dall’assemblea
dei soci
Art.8) DIRITTI ED OBBLIGHI DE-GLI ASSOCIATI
I soci hanno diritto di
-
partecipare alle
Assemblee
-
di votare
direttamente o per delega
-
di recedere
dall'appartenenza all'organizzazione.
I soci hanno l'obbligo di
La qualifica di socio
viene meno in seguito a:
-
rinuncia volontaria
da comunicare per iscritto al Presidente
-
morte o perdita della
capacità di agire
-
per non aver
effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
-
per indegnità
deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei
Probiviri.
Tutte le prestazioni
fornite dai soci sono a titolo gratuito cos’ì come meglio specificato all’articolo
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ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
Art.9) ASSEMBLEA
l’assemblea è composta da tutti gli asso-ciati in regola con il versamento
della quota associativa
-
è convocata dal presidente dell’
associazione, in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di Aprile
-
la convocazione deve avvenire mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l’ordine del
giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione, almeno 15 giorni prima
di quello fissato per l’assemblea.
-
è convocata, inoltre, ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
-
è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a
mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può
avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio
o per delega nei limiti indicati al primo comma.
Delibera a maggioranza semplice sulla
relazione annuale del presidente, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla
modifica della quota associativa, sulle modifiche allo statuto e sullo
scioglimento dell’associazione. Inoltre, ogni tre anni provvede all’elezione
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri
In caso di scioglimento dell’associazione indica l’associazione e/o la
federazione per il diabete giovanile a cui devolvere il patrimonio residuo
Art.10)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è amministrata da un Consiglio
eletto dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti
-
e' composto da un numero di
consiglieri non inferiori a tre e non superiori a sette, secondo quanto
stabilito dall’assemblea,
-
il numero dei consiglieri potrà
essere variato, du-rante l’esercizio, da parte dell’Assemblea.
-
i Consiglieri durano in carica per
tre anni e sono rielegibili.
-
si riunisce su convocazione del
Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
-
le riunioni sono valide quando sia
presente almeno 1/3 dei Consiglieri.
-
delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri presenti.
-
può assegnare compiti specifici
anche al di fuori del proprio ambito.
Art.11) IL
PRESIDENTE Viene eletto dal
Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti
-
dura in carica quanto il Consiglio ed
è rieleggibile
-
rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione
nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l’Associazione.
-
convoca e presiede le
riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo,
Art.12) IL
Vice PRESIDENTE Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con
la maggioranza dei voti
Art.13) IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI è
composto da 3 membri eletti dall’Assemblea degli associati tra i propri
componenti
-
dura in carica per tre anni
-
elegge un presidente nel proprio
ambito
-
controlla l'amministrazione
dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili e partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio Direttivo
È convocato in sede di esame del
bilancio consuntivo da parte del consiglio direttivo ed in sede assembleare per
certificare il bilancio
Art.14) COLLEGIO DEI
PROBIVIRI E’ composto da tre
membri eletti dall’Assemblea dei soci che durano in carica per tre anni ed
elegge un presidente nel proprio ambito. Ha la funzione di dirimere eventuali
controversie tra l’associazione ed i soci o viceversa e de-li-bera su
argomenti di natura regolamentare sottoposti dal C.D.
Art.15) Tutte
le cariche asso-ciative nonche' tutte le prestazioni degli aderenti, per il
perseguimento dei fini statutari, sono fornite per soli fini di solidarietà in
modo personale, spontaneo e gratuito. Potranno essere rimborsate dall’
associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività pre-stata,
entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea Generale. Per quanto
non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge
quadro sul volontariato.
c/c postale n°14443535
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