A Grosseto dal 1979

Associazione costituita con deposito statuto all’ Uff.Reg. Grosseto  il 30/1/1980 al n°439 e atto notarile  NOTAIO CASALI DE ROSA GR del 19/03/81 registrato il 6/4/81 al n° 1275

STATUTO, come da modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 7 Aprile 2002

L'A.G.D. Grosseto fa parte della Federazione nazionale diabete giovanile  
e del Centro nazionale volontariato


Art.1)  DENOMINAZIONE .E’ costituita una Associazione denominata A.G.D. Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici, Grosseto
Art.2)  SEDE La sede legale dell’associazione e’ presso l’abitazione del presidente pro tempore
Art.3)  DURATA La durata dell’associazione è fissata al 31/12/2020. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza..
Art.4)  SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi:

  • promuovere e diffondere con ogni mezzo la conoscenza del diabete, dei suoi mezzi di prevenzione e di cura al fine di favorirne la diagnosi precoce
  • sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari per il miglioramento dell’ assistenza sociale e medica ai diabe-tici ed alle loro famiglie
  • promuovere e favorire iniziative di educazione sanitaria, corsi, convegni, conferenze, pubblicazioni,- in forma pubblica e privata con gestione diretta o mediante collaborazioni e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art.5)  INDIRIZZI l’associazione, pur ponendo particolare attenzione alla tutela del diabete con insorgenza pediatrica, promuove attivita’ educative ed assi-stenziali rivolte a tutti i soggetti diabetici secondo quando indicato all’articolo 4
Art.6)  PATRIMONIO Il patrimo-nio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elar-gizioni dei simpatizzanti e sostenitori, da iniziative di carattere promozionale nonché da contributi di enti o istituzioni pubbliche.. L ’esercizio finan-ziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art.7)  MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE L’adesione all’associazione è aperta a tutti i cittadini italiani che si impegnano a perseguire gli scopi previsti dal pre-sente statuto. La qualifica di as-sociato si acquisisce su parere favorevole del consiglio direttivo versando la quota associativa la cui misura annua minima è fissata in € 50 per ogni associato. La misura di questo contributo potra' essere elevata dall’assemblea dei soci
Art.8)  DIRITTI ED OBBLIGHI DE-GLI ASSOCIATI
I soci hanno diritto di

  • partecipare alle Assemblee

  • di votare direttamente o per delega

  • di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di

  • rispettare le norme del presente statuto

  • di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

La qualifica di socio viene meno in seguito a:

  • rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente

  • morte o perdita della capacità di agire

  • per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni

  • per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito cos’ì come meglio specificato all’articolo 15

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente 

  • il Vice Presi-dente

  • il Collegio dei revisori

  • il Collegio dei probiviri.

Art.9) ASSEMBLEA l’assemblea è composta da tutti gli asso-ciati in regola con il versamento della quota associativa

  • è convocata dal presidente dell’ associazione, in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di Aprile

  • la convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

  • è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

  • è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Delibera a maggioranza semplice sulla relazione annuale del presidente, sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla modifica della quota associativa, sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Inoltre, ogni tre anni provvede all’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
In caso di scioglimento dell’associazione indica l’associazione e/o la federazione per il diabete giovanile a cui devolvere il patrimonio residuo

Art.10)  IL CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti

  • e' composto da un numero di consiglieri non inferiori a tre e non superiori a sette, secondo quanto stabilito dall’assemblea,

  • il numero dei consiglieri potrà essere variato, du-rante l’esercizio, da parte dell’Assemblea.

  • i Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rielegibili.

  • si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

  • le riunioni sono valide quando sia presente almeno 1/3 dei Consiglieri.

  • delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

  • può assegnare compiti specifici anche al di fuori del proprio ambito.

Art.11)  IL PRESIDENTE Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti

  • dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile

  • rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l’Associazione.

  • convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo,

Art.12) IL Vice PRESIDENTE Viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza dei voti

  • sosti-tuisce il presidente in sua assenza o impedimento-.

  • dura in carica quanto il Consiglio ed è rielegibile.

Art.13) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti

  • dura in carica per tre anni

  • elegge un presidente nel proprio ambito

  • controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo

È convocato in sede di esame del bilancio consuntivo da parte del consiglio direttivo ed in sede assembleare per certificare il bilancio

Art.14) COLLEGIO DEI PROBIVIRI E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci che durano in carica per tre anni ed elegge un presidente nel proprio ambito. Ha la funzione di dirimere eventuali controversie tra l’associazione ed i soci o viceversa e de-li-bera su argomenti di natura regolamentare sottoposti dal C.D.

Art.15) Tutte le cariche asso-ciative nonche' tutte le prestazioni degli aderenti, per il perseguimento dei fini statutari, sono fornite per soli fini di solidarietà in modo personale, spontaneo e gratuito. Potranno essere rimborsate dall’ associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività pre-stata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea Generale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge quadro sul volontariato.


                                                                         c/c postale n°14443535