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L’argomento che sarà oggetto di queste brevi
considerazioni prende le mosse da una vicenda
giudiziaria che ha visto quale protagonista un minore affetto da diabete
mellito insulino dipendente di I Tipo, sottoposto a periodici controlli presso
il Centro Antidiabete, lontano dal suo paese di residenza. Trattandosi di un
minore d’età durante questi controlli lo stesso doveva naturalmente essere
accompagnato da un adulto, presumibilmente un genitore, che provvedesse a lui
oltre che durante il viaggio anche durante la permanenza nel presidio per gli
specifici controlli, che nel presidio di Nuoro si svolgono durante la mattina e,
quindi, durante l’orario di lavoro dei due genitori.
Di talché, nasceva automatica l’esigenza per questi
genitori di doversi assentare periodicamente dal lavoro al fine di poter
prestare la necessaria assistenza al loro piccolo. Ad una rapida analisi del
panorama normativo italiano non v’era una normativa che tutelasse siffatta
specifica posizione legata certamente alla patologia ma ancor più
alla tenera età dell’interessato.
Unico strumento utilizzabile risultò essere la L.104/92
specificamente l’art. 3 che consente ai familiari di soggetti svantaggiati -
portatori di handicap grave - di potersi assentare periodicamente dal lavoro per
le necessità del soggetto portatore di handicap. Come è facile immaginare il
ricorso a questo strumento risulta agli occhi di un diabetico e, immagino, dei
suoi familiari difficile da accettare, per poter usufruire di siffatta
agevolazione occorre infatti una apposita certificazione nella quale si attesti
che il soggetto per il quale si chiede poter prestare assistenza è portatore di
handicap.. Ebbene ciò non può che provocare disagio per chi portatore di
handicap non è e non si sente.
Tuttavia, poiché in questi casi è opportuno trovare
quanto prima una soluzione al problema e, certamente, il problema specifico non
può attendere la sensibilità del legislatore, ne quella delle Amministrazioni
che con le loro prestazioni gestiscono il problema specifico – ad esempio ASL
e più specificamente centri antidiabete - che pure potrebbero con una
maggior elasticità consentire i controlli ad orari diversi da quelli canonici -
si è ritenuto di optare per il ricorso al citato strumento.
La commissione medica non ritenendo il diabete malattia
invalidante, a ragione direi per quanto concerne la specifica valutazione della
patologia, rifiuta la qualificazione del soggetto come affetto da handicap
grave, di talché si rende necessario il ricorso al Ministero del Tesoro, organo
competente a decidere sul parere espresso dalla Commissione Medica di II grado.
In seguito a decisione negativa si rendeva necessaria l’impugnazione del
provvedimento davanti al giudice del lavoro il quale ultimo invece dimostrando
una sensibilità giuridica di diverso spessore, con la sentenza n.821/2001decide
positivamente per il ricorrente. La pronuncia muove i suoi presupposti dalla
considerazione che la norma oggetto di interpretazione consente di valutare
la gravità dello svantaggio facendo riferimento non solo alla rilevanza
della patologia oggettivamente considerata
ma anche, e in questo caso, direi soprattutto, all’età della persona, cosi ché la necessità
di assistenza deve essere individuata tenendo in considerazione la specifica
incidenza della malattia nel singolo caso. Pertanto il minore affetto da diabete
-ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altra malattia in conseguenza della quale
egli necessiti di cure periodiche e/o costanti-, sebbene
oggettivamente non debba ritenersi soggetto portatore di handicap grave,
data la sua tenera età, deve comunque ritenersi
bisognoso
dell’assistenza dell’adulto, il quale deve poter essere messo in
condizioni di prestare la citata assistenza consentendogli, se necessario il
congedo motivato dal lavoro senza dover sacrificare un giorno di ferie e senza
dover far ricorso a richieste di congedo
fantasiosamente motivate.
Il Ministero del Lavoro, soccombente in primo grado ha
impugnato la pronuncia positiva, si attenderà pertanto la decisione del giudice
d’Appello, per conoscere l’esito della vicenda.
Sul punto si può tuttavia spendere una breve
riflessione, ancora una volta, su chi ci governa e su chi ci amministra
provvedendo anche alla nostra salute -
tengo a precisare che il mio non è un giudizio sulla parte politica - Ebbene le amministrazioni coinvolte hanno dato prova ancora
una volta, di grave insensibilità se la preoccupazione più grande è quella di
evitare, con un appello, che il caso del piccolo coinvolto nella vicenda giudiziaria diventi un precedente
pericoloso, piuttosto che quella di trovare soluzioni positive che conducano
alla tutela diretta del minore senza dover richiamare norme la cui applicazione
è con certezza forzata, la cui ratio è lontana dal problema specifico
di cui discutiamo, ma che ad oggi è l’unica esistente ed applicabile.
Ben inteso, il caso del minore diabetico non deve essere
una breccia che consente il passaggio al torrente in piena di genitori che, con
il pretesto del bimbo malato cronico ,organizzano fine settimana lunghi di vacanza, ma non possono essere
sottaciute le esigenze di chi vive una situazione di disagio e che una norma
equilibrata, o una maggiore collaborazione fra strutture sanitarie e datori di
lavori, e non già una forzatura interpretativa potrebbe risolvere.
Un ultima osservazione sempre sulla sensibilità di chi
le leggi le fa e le fa eseguire e che propone appello avverso la citata sentenza
ma a piene mani elargisce provvidenze economiche come l’indennità di
accompagnamento e di frequenza ai minori diabetici che frequentano le scuole il
cui scopo, questa volta davvero, è difficile da condividere.
Infine, perché questa riflessione non si chiuda con un
senso di disfatta, de jure condendo si può ipotizzare un disegno di
legge che muovendo da questa illuminata pronuncia giurisprudenziale, evidenzi le
esigenze di chi soffrendo di questa come di altre patologie che per semplicità
definiamo croniche, senza doverle definire invalidanti, possa contare una tutela
per la soluzione dei problemi pratici ad essa collegati.
Avv. Giovanna Patteri
Orosei 22.6.2002
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