A.G.D. GROSSETO 

LEGISLAZIONE NAZIONALE 
PRESIDI D.L.82

LEGGE 115/87

Presidi sanitari Circol. 1988

Dichiarazione di S.Vincent

 

PATENTE

TICKET ED ESENZIONI PER PATOLOGIA 
SPECIFICHE PER IL DIABETE

DM 226 del 25-09-1999
 

Legge 104

TESSERA SANITARIA
 
SEZIONE CELIACHIA

Diabete: prospettive normative alla luce della sentenza n. 821/2001 Tribunale di Nuoro in funzione del Giudice del Lavoro  

Dal Convegno "Si Può Sconfiggere il Diabete" - Orosei  22 Giugno 2002

Avv. Giovanna Patteri

 L’argomento che sarà oggetto di queste brevi considerazioni prende le mosse da una vicenda  giudiziaria che ha visto quale protagonista un minore affetto da diabete mellito insulino dipendente di I Tipo, sottoposto a periodici controlli presso il Centro Antidiabete, lontano dal suo paese di residenza. Trattandosi di un minore d’età durante questi controlli lo stesso doveva naturalmente essere accompagnato da un adulto, presumibilmente un genitore, che provvedesse a lui oltre che durante il viaggio anche durante la permanenza nel presidio per gli specifici controlli, che nel presidio di Nuoro si svolgono durante la mattina e, quindi, durante l’orario di lavoro dei due genitori.
Di talché, nasceva automatica l’esigenza per questi genitori di doversi assentare periodicamente dal lavoro al fine di poter prestare la necessaria assistenza al loro piccolo. Ad una rapida analisi del panorama normativo italiano non v’era una normativa che tutelasse siffatta specifica posizione legata certamente alla patologia ma ancor più  alla tenera età dell’interessato.
Unico strumento utilizzabile risultò essere la L.104/92 specificamente l’art. 3 che consente ai familiari di soggetti svantaggiati - portatori di handicap grave - di potersi assentare periodicamente dal lavoro per le necessità del soggetto portatore di handicap. Come è facile immaginare il ricorso a questo strumento risulta agli occhi di un diabetico e, immagino, dei suoi familiari difficile da accettare, per poter usufruire di siffatta agevolazione occorre infatti una apposita certificazione nella quale si attesti che il soggetto per il quale si chiede poter prestare assistenza è portatore di handicap.. Ebbene ciò non può che provocare disagio per chi portatore di handicap non è e non si sente.
Tuttavia, poiché in questi casi è opportuno trovare quanto prima una soluzione al problema e, certamente, il problema specifico non può attendere la sensibilità del legislatore, ne quella delle Amministrazioni che con le loro prestazioni gestiscono il problema specifico – ad esempio ASL e più specificamente centri antidiabete - che pure potrebbero con una maggior elasticità consentire i controlli ad orari diversi da quelli canonici -  si è ritenuto di optare per il ricorso al citato strumento.
La commissione medica non ritenendo il diabete malattia invalidante, a ragione direi per quanto concerne la specifica valutazione della patologia, rifiuta la qualificazione del soggetto come affetto da handicap grave, di talché si rende necessario il ricorso al Ministero del Tesoro, organo competente a decidere sul parere espresso dalla Commissione Medica di II grado. In seguito a decisione negativa si rendeva necessaria l’impugnazione del provvedimento davanti al giudice del lavoro il quale ultimo invece dimostrando una sensibilità giuridica di diverso spessore, con la sentenza n.821/2001decide positivamente per il ricorrente. La pronuncia muove i suoi presupposti dalla considerazione che la norma oggetto di interpretazione consente di valutare la gravità dello svantaggio facendo riferimento non solo alla rilevanza della patologia oggettivamente considerata  ma anche, e in questo caso, direi soprattutto,  all’età della persona, cosi ché la necessità di assistenza deve essere individuata tenendo in considerazione la specifica incidenza della malattia nel singolo caso. Pertanto il minore affetto da diabete -ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altra malattia in conseguenza della quale egli necessiti di cure periodiche e/o costanti-, sebbene oggettivamente non debba ritenersi soggetto portatore di handicap grave, data la sua tenera età, deve comunque ritenersi   bisognoso dell’assistenza dell’adulto, il quale deve poter essere messo in condizioni di prestare la citata assistenza consentendogli, se necessario il congedo motivato dal lavoro senza dover sacrificare un giorno di ferie e senza dover far ricorso a richieste di  congedo fantasiosamente motivate.

Il Ministero del Lavoro, soccombente in primo grado ha impugnato la pronuncia positiva, si attenderà pertanto la decisione del giudice d’Appello, per conoscere l’esito della vicenda.

Sul punto si può tuttavia spendere una breve riflessione, ancora una volta, su chi ci governa e su chi ci amministra provvedendo anche alla nostra salute  - tengo a precisare che il mio non è un giudizio sulla parte politica -  Ebbene le amministrazioni coinvolte hanno dato prova ancora una volta, di grave insensibilità se la preoccupazione più grande è quella di evitare, con un appello, che il caso del piccolo  coinvolto nella vicenda giudiziaria diventi un precedente pericoloso, piuttosto che quella di trovare soluzioni positive che conducano alla tutela diretta del minore senza dover richiamare norme la cui applicazione  è con certezza forzata, la cui ratio è lontana dal problema specifico di cui discutiamo, ma che ad oggi è l’unica esistente ed applicabile.
Ben inteso, il caso del minore diabetico non deve essere una breccia che consente il passaggio al torrente in piena di genitori che, con il pretesto del bimbo malato cronico ,organizzano  fine settimana lunghi di vacanza, ma non possono essere sottaciute le esigenze di chi vive una situazione di disagio e che una norma equilibrata, o una maggiore collaborazione fra strutture sanitarie e datori di lavori, e non già una forzatura interpretativa potrebbe risolvere.
Un ultima osservazione sempre sulla sensibilità di chi le leggi le fa e le fa eseguire e che propone appello avverso la citata sentenza ma a piene mani elargisce provvidenze economiche come l’indennità di accompagnamento e di frequenza ai minori diabetici che frequentano le scuole il cui scopo, questa volta davvero, è difficile da condividere.
Infine, perché questa riflessione non si chiuda con un senso di disfatta, de jure condendo si può ipotizzare un disegno di legge che muovendo da questa illuminata pronuncia giurisprudenziale, evidenzi le esigenze di chi soffrendo di questa come di altre patologie che per semplicità definiamo croniche, senza doverle definire invalidanti, possa contare una tutela per la soluzione dei problemi pratici ad essa collegati.
 

Avv. Giovanna Patteri
Orosei  22.6.2002

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