A.G.D. GROSSETO 

LEGISLAZIONE NAZIONALE 
PRESIDI D.L.82

LEGGE 115/87

Presidi sanitari Circol. 1988

Dichiarazione di S.Vincent

 

PATENTE

TICKET ED ESENZIONI PER PATOLOGIA 
SPECIFICHE PER IL DIABETE

DM 226 del 25-09-1999
 

Legge 104

TESSERA SANITARIA
 
SEZIONE CELIACHIA

DECRETO 21 aprile 2005 - (GU n. 103 del 5-5-2005)

Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della tessera sanitaria entro l'anno 2005 ed estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano del programma indicato nelle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

   Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale,  in  particolare,  ha  modificato  l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, aggiungendovi il comma 1-bis, disponendoche il Ministero delle economia e delle finanze cura la generazione e la  consegna  della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1 del citato art. 50, entro il 31 dicembre 2005;

  Visto  il  comma  6  del  citato  art.  50, il quale dispone che il Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del  medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema  di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore  sanitario e di appropriatezza  delle  prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto  con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del 2 luglio 2004, attuativo del comma  6  del  citato  art.  50, concernente le modalita' di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma  6  del  citato  art. 50, concernente l'estensione alle regioni Umbria,  Emilia-Romagna,  Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al citato art. 50;

  Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 28 ottobre 2004, il quale  dispone  che  con  successivo decreto sono indicate le date di applicazione   relative   alle   rimanenti  regioni  del  sistema  di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

  Visti  i  commi  2  e  6 dell'art. 3 dell'Intesa fra il Governo, le regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,  nei  quali  e'  stabilito  che  il  Nuovo  Sistema Informativo Sanitario   (NSIS)   ricomprende   i   dati   di  monitoraggio  delle prescrizioni  previsti  dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS e' ricompreso  fra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

  Ritenuto  di  dover  estendere la sperimentazione dell'applicazione delle  disposizioni  di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;

  Visto  il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della  salute  e  con  il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del  citato  art.  50,  con  cui  si  stabiliscono le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria;

  Visto il comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.   326,   il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  l'adempimento regionale,  di  cui  all'art.  52,  comma  4, lettera a), della legge 27 dicembre  2002,  n.  289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale (SSN) per gli anni 2003,  2004  e  2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni   del  medesimo  art.  50.  Tale  adempimento  s'intende rispettato  anche  nel  caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino  di  avere  realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi   di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'  di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di  efficienza  ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  risultino  non  inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

  Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro,  al  punto  3.2  dell'allegato  1,  che  le unita' sanitarie locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'  telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici  almeno  novanta  giorni prima della data di attivazione della  regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;

  Visto   l'art.   2   del   decreto  24 giugno  2004  del  Ministero dell'economia  e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art.50,  il  quale  prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici  utilizzati  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi sanitari  deve  essere  effettuato entro la data di attivazione della regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;

  Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il Ministero della salute, attuativo del comma  9  del  citato  art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la trasmissione  delle informazioni da parte degli enti che le detengono deve  essere  effettuata,  con  riferimento  alla data di attivazione della  regione  di  appartenenza  prevista  dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50:

    i.  almeno  novanta  giorni  prima, la trasmissione degli elenchi degli  assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle unita'  sanitarie  locali,  ovvero  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

    ii.  almeno  novanta  giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli  stranieri  irregolari privi di risorse economiche sufficienti, iscritti  ai  servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti (STP)  da parte delle unita' sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

    iii.   almeno   sessanta  giorni  prima,  la  trasmissione  delle anagrafiche  dei  direttori delle strutture di erogazione dei servizi sanitari,  di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unita' sanitarie locali;

    iv. almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte delle  unita'  sanitarie  locali,  ovvero delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Consegna della tessera sanitaria

  1.  Con  riferimento  agli elenchi dei soggetti assistiti di cui al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministero  della  salute,  attuativo  del  comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'invio, con modalita'  telematica,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, deve avvenire entro il 31 maggio 2005:

    a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, da  parte  delle  regioni  e province autonome di Trento e di Bolzano rimanenti  rispetto  al  programma  di  cui  all'art. 1, comma 1, del decreto  28 ottobre  2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;

    b)  relativamente  agli  assistiti  del  Servizio  di  assistenza sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute.   2.  Agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale di cui alle regioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' agli assistiti da parte del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN) di cui al comma  1,  lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del  decreto  30 giugno  2004  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  di  concerto  con il Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004.

  3.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze definira', mediante accordi  specifici  con  le  singole regioni e con il Ministero della salute, il piano di diffusione della tessera sanitaria.

    Art. 2.

                      Programma di applicazione

  1.  Il programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre 2004  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e' integrato con le seguenti regioni:

Regione 

Data attivazione

Sardegna
Sicilia
Toscana
Friuli-Venezia Giulia
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento

settembre 2005
ottobre     2005
novembre 2005
dicembre  2005
dicembre  2005
dicembre  2005 

  2.  Con  successivi decreti sono indicate le disposizioni e le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.

  3.   Con  riferimento  alle  regioni  progressivamente  individuate secondo  il programma di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni di  cui  al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  ai  decreti 24 giugno  2004  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, al decreto  28 giugno  2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministero della salute, con la possibilita' di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole  regioni  circa  le  date  di  decorrenza  degli  adempimenti previsti dagli stessi decreti.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 21 aprile 2005

                                            Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                   Siniscalco

Il Ministro della salute
         Sirchia


LEGGE 24 novembre 2003, n.326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

 ……… omissis……..

L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"ART. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). –

1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva
consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Disposizioni Regione Toscana ed altre regioni |  www.agd.it    |   28/07/2008  |