STATUTO
Articolo 1
E’ costituita con sede a San
Giovanni in Fiore attualmente in Via Matteotti n. 131, un’ associazione
denominata "A.G.D." – Associazione per l’aiuto ai Giovani
Diabetici.
Articolo 2
L’associazione, non avente scopo di
lucro, si propone in modo principale di promuovere e sostenere ogni possibile
iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale ai giovani
diabetici
Articolo 3
All’uopo l’associazione si
propone i seguenti fini: tutelare i giovani diabetici dal punto di vista dei
diretti sanitari e sociali
Promuovere e diffondere con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile al fine di
Favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti
Istruire e educare i giovani diabetici e le loro famiglie
Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della patologia diabetica
Stimolare gli organi politici, amministrativi e sanitari a far meglio e di più al fine di
Migliorare l’assistenza ai giovani diabetici ed alle loro famiglie in special modo laddove l’organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati
Promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici per lo scambio d’esperienze ed aiuto reciproco
Seguire l’evolversi delle ricerche nel campo del diabete mantenendo stretti contatti con le altre associazioni italiane direttamente o eventualmente anche tramite F.D.G. (Federazione Diabete Giovanile), con quelle d’altri paesi
Estendere, altresì, ad altre province, oltre quella ove ha sede l’associazione, l’attuazione degli scopi sociali
Articolo 4
L’Associazione ha durata illimitata
Articolo 5
Per la realizzazione degli scopi sociali
dell’A.G.D. si avvale esclusivamente di prestazioni volontarie e personali
dei soci, nonché di contributi di privati, d’enti pubblici e raccoglie i
propri fondi tra gli iscritti e mediante donazioni
Articolo 6
L’adesione all’Associazione
è aperta a tutti i cittadini italiani.
Essa è determinata dalla richiesta dell’associando (o dalla
proposta del presidente) ed è subordinata al parere favorevole ed unanime
del consiglio direttivo. La qualifica d’associato si acquisisce versando
alla segreteria dell’Associazione il contributo annuo la cui misura
è fissata in £ 20.000 (lire ventimila) per ogni associato e per
ogni anno. La misura di detto contributo potrà essere modificata per
decisioni del consiglio direttivo.
Gli associati si distinguono in:
a) SOCI FONDATORI – Tale qualifica spetta ai soli costitutari e firmatari
dell’atto di costituzione
b) SOCI EFFETTIVI – Tale qualifica spetta esclusivamente ai genitori dei
giovani diabetici o ai giovani diabetici se maggiorenni o al tutore o parente più
prossimo in caso d’orfani o minori
c) SOCI STRAORDINARI – Tale qualifica spetta ai soci che hanno contribuito
alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Vengono nominati su
parere unanime del consiglio direttivo e su proposta del presidente ed hanno
validità un anno
d) SOCI SOSTENITORI – Tale qualifica spetta a tutti gli altri associati
non espressamente menzionati ai punti precedenti e che contribuiscono con una
somma non inferiore al contributo annuo fissato ed esclude l’eleggibilità
alle cariche sociali previste ai successivi articoli
e) SOCI ONORARI – Tale qualifica spetta a coloro che, per meriti
particolari, hanno contribuito notevolmente alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione
Articolo 7
Gli associati partecipano all’assemblea e hanno diritto di voto. In
seno all’assemblea, solo i soci fondatori, i soci onorari, i soci
effettivi. Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del
contributo annuo. L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà
al consiglio direttivo di escludere l’associato
Articolo 8
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea
b) il consiglio direttivo
c) il presidente
d) il segretario
e) il consiglio dei revisori dei conti (scelto anche tra i non soci)
Articolo 9
L’assemblea è composta da
tutti gli associati e deve riunirsi almeno una volta l’anno su
convocazione del consiglio direttivo ed ogni tre anni per il rinnovo delle
cariche elettive. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto
riguardo al funzionamento dell’assemblea, si applicano gli articoli 20,
21, 23 del codice civile. Delibera con maggioranza assoluta in prima
convocazione, mentre l’assemblea è valida qualunque sia il numero
dei presenti in seconda convocazione
Articolo 10
L’associazione è amministrata
da un consiglio direttivo eletto dall’assemblea degli associati. Esso
è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non
superiore a cinque, secondo quanto stabilirà l’assemblea ed il loro
numero potrà essere variato, durante l’esercizio, da parte
dell’assemblea. Almeno uno dei consiglieri del consiglio direttivo dovrà
essere eletto tra i soci fondatori (salvo l’indisponibilità di
tutti questi). Possono far parte del consiglio direttivo solo genitori di
giovani diabetici o giovani diabetici maggiorenni. Le cariche sono a titolo
gratuito. I consiglieri durano in carica per tre esercizi sociali e sono
rieleggibili. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta di almeno due dei suoi membri.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri più il presidente. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Il consiglio direttivo potrà, di volta in volta, individuare e determinare la sede e la località per la convocazione del consiglio medesimo, che potrà essere diversa dalla sede sociale
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; spetta, pertanto, fra l’altro, ed a titolo esemplificativo, al consiglio:
a) curare l’esecuzione delle
delibere dell’assemblea
b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo e farlo approvare
dall’assemblea
c) provvedere, nei modi previsti dalla legge, alla sostituzione dei suoi
componenti che venissero a mancare nel corso dell’esercizio
d) compiere tutte le operazione che comunque rientrano nell’oggetto
sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizioni di legge,
sono riservate all’assemblea
Articolo 11
Il presidente viene eletto dal consiglio
tra i suoi membri e rappresenta a tutti gli effetti l’associazione. La
firma sociale e la rappresentanza dell’associazione di front a terzi ed in
giudizio, spettano al presidente e, in caso di assenza o impedimento, ad un suo
delegato o all’eventuale vicepresidente che n’eserciterà
tutte le funzioni. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere
somme da privati, enti pubblici ed ammontare rilasciando eventuale quietanza
liberatoria. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere somme
da privati, enti pubblici ed amministrazioni pubbliche e non per qualsiasi
titolo ed ammontare rilasciando eventuale quietanza liberatoria. Ha anche la
facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare
avvocati e procuratori a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa
ed in qualunque grado di giurisdizione. Ogni operazione finanziaria dovrà
essere sottoscritta dal presidente
Articolo 12
Il presidente se lo ritiene opportuno può
nominare fra i membri del consiglio direttivo un vicepresidente. In caso di
assenza o impedimento del presidente tutte le sue funzioni spettano al
vicepresidente
Articolo 13
Il segretario è eletto dal
consiglio direttivo tra gli associati anche non consiglieri, assiste il
consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni. Ha diritto al
voto solo ed esclusivamente se è un membro del consiglio direttivo. Dura
in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile
Articolo 14
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri scelti
anche i non soci ed è nominato dal consiglio direttivo con voto unanime.
Il collegio dei revisori dei conti e dei probi viri sono composti dalle stesse
persone ed hanno le stesse funzioni e s’identificano nelle stesse persone,
senza però che possano avere funzioni di rappresentanza
dell’associazione, ma solo funzioni di controllo.
Articolo 15
L’assemblea degli associati in seduta straordinaria, con esclusione
dei soci sostenitori, in qualunque tempo e per qualunque causa può
deliberare lo scioglimento dell’associazione provvedendo alla destinazione
del patrimonio sociale. Può apportare modifiche al presente statuto; in
tal caso, è necessario il parere favorevole dei due terzi degli aventi
diritto al voto
Articolo 16
L’associazione si estingue quando
tutti i soci effettivi e fondatori sono venuti a mancare, in quest’ultimo
caso l’autorità governativa provvederà
all’attribuzione del patrimonio sociale ad altre associazioni con fini
analoghi
Articolo 17
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’associazione, come per legge, invocando i comparenti le agevolazioni fiscali in materia di associazioni di volontariato
Articolo 18
Per tutto quanto non previsto dal presente
statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa espresso
riferimento.
Il presente statuto è comprensivo delle modifiche apportate dall’assemblea straordinaria di San Giovanni in Fiore del 14-5-93 affinché fosse conforme allo statuto della Federazione nazionale Diabete Giovanile. L’originale si trova allegato all’atto costitutivo dell’Associazione redatto dal Notaio Dr. Riccardo Scornajenchi di Cosenza in data sette ottobre 1992 con numero di repertorio 14109 e numero di raccolta 5601.